Urge una legge che superi le criticità delle Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza): è in estrema sintesi quanto evidenziato recentemente in una nuova sentenza della Corte Costituzionale (redattore Francesco Viganò) con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni sollevate dal Gip del Tribunale di Tivoli a proposito della disciplina sulle Residenze.
Il caso
Un Gip del Tribunale di Tivoli aveva disposto il ricovero di un imputato in una residenza per l’esecuzione di una misura di sicurezza. A distanza di quasi un anno dal provvedimento, la misura era rimasta ineseguita a causa della carenza di posti disponibili nelle Rems della regione Lazio. Il giudice aveva allora sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina sulle Rems, che affida ai sistemi sanitari regionali una competenza esclusiva nella gestione delle misure di sicurezza privative della libertà personale disposte dal giudice penale.
La Corte costituzionale ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una serie di informazioni dai ministeri della Giustizia e della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dall’Ufficio parlamentare di bilancio concernenti il funzionamento concreto del sistema delle Rems, introdotto a partire dal 2012 in sostituzione di quello degli Opg. Dall’istruttoria disposta è emerso che sono tra 670 e 750 le persone attualmente in lista d’attesa per l’assegnazione ad una Rems; che i tempi medi di attesa sono di circa dieci mesi, ma anche molto più lunghi in altre regioni; e che molte di queste persone – ritenute socialmente pericolose dal giudice – hanno commesso gravi reati, anche violenti. La Corte ha poi sottolineato che “a causa dei suoi gravi problemi di funzionamento il sistema non tutela in modo efficace né i diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni, che il soggetto affetto da patologie psichiche potrebbe nuovamente realizzare, né il diritto alla salute del malato, il quale non riceve i trattamenti necessari per aiutarlo a superare la propria patologia e a reinserirsi gradualmente nella società”.
Inoltre, la totale estromissione del ministro della Giustizia da ogni competenza in materia di Rems non è compatibile con l’articolo 110 della Costituzione. La Consulta ha tuttavia ritenuto di non poter dichiarare illegittima la normativa in questione, perché da una simile pronuncia deriverebbe “l’integrale caducazione del sistema delle Rems, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi Opg”. Di qui il monito al legislatore affinché proceda con urgenza a una complessiva riforma di sistema.