Ci sono alcune novità, rispetto alla bozza iniziale, nel testo relativo al disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale, bollinato il 22 ottobre scorso dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Ministero dell’Economia alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’avvio dell’iter parlamentare.
Di particolare rilevanza la modifica all’Articolo 68 sulle Farmacie dei servizi, che rispetto alla bozza non dovranno più essere accreditate come avviene per le altre strutture sanitarie.
In dettaglio, le farmacie (sia pubbliche che private convenzionate) potranno offrire “prestazioni assistenziali” aggiuntive rispetto al passato ma non più tramite accreditamento, come previsto dalla bozza e come avviene per le altre strutture sanitarie. Il Ministero della Salute dovrà invece emanare delle linee guida per meglio definire questi servizi, con un’attenzione particolare alle farmacie che operano in aree rurali, decentrate o di disagio, dove l’accesso ai servizi sanitari è spesso più difficile.
QUI il testo
Di seguito si segnalano gli articoli di maggiore interesse sanitario e sociale:
- Articolo 53 (Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)
- Articolo 63 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)
- Articolo 68 (Farmacia dei servizi)
- Articolo 81 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
- Articolo 85 (Potenziamento dei servizi di telemedicina)
- Articolo 92 (Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)
- Articolo 123 (Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)
- Articolo 124 (Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)











