Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: di cosa si tratta e come funzionano?

Quando parliamo di salute, assistenza e cura, il primo concetto a cui possiamo fare riferimento è quello di un intervento tempestivo laddove un paziente o un soggetto fragile manifesti un determinato malessere. Tuttavia, in una visione più verticale della sanità e della realtà in generale, quando si parla di salute, assistenza e cura si parla, in qualche modo, anche di istruzione: prendersi cura del paziente significa dunque riconoscere l’istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegnarsi a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Il concetto, sviluppato nell’articolo 3 della Costituzione Italiana, affonda le radici nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.

Parlando dunque di istruzione e suoi ostacoli, già con l’approvazione della legge 5 febbraio 1992 si evidenziava l’esigenza di assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l’erogazione di servizi scolastici alternativi che permettessero agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi e/o di riorientamento. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, da tempo, mette a disposizione due tipologie di servizi scolastici: la scuola in ospedale (SIO) e l’istruzione domiciliare (ID). Un ampliamento dell’offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche: tali percorsi scolastici, validi a tutti gli effetti, sono al centro di un sistema che, a partire dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, promuove la tutela dei minori come titolari di diritti e beneficiari di garanzie. L’interruzione per gravi patologie del percorso di studi, infatti, si trasforma troppo spesso in ripetenze e dispersione scolastica, aggravando una realtà già di per sé molto delicata per l’intero nucleo familiare. Vediamo quali sono le linee guida fornite dal Ministero dell’istruzione sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare.

Finalità delle linee di indirizzo

Nelle Linee di indirizzo sono confermati gli elementi fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali:

Garantire l’integrazione dell’intervento della scuola ospedaliera con quello della classe di appartenenza e con l’attività didattica di istruzione domiciliare dello studente;

Ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la massima integrazione con il suo gruppo classe; a tal fine è indispensabile l’individuazione di strategie didattiche e relazionali adeguate al contesto;

– Diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola in ospedale e dall’istruzione domiciliare, considerato che potrebbe interessare, senza preavviso e con urgenza, qualsiasi contesto scolastico;

– Garantire omogeneità nell’erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale, attraverso indicazioni di dettaglio per una corretta e completa applicazione nel rispetto della normativa vigente

La Scuola in Ospedale (SIO): come funziona

La scuola in ospedale si configura come un vero e proprio laboratorio di ricerca e innovazione, in quanto per primo ha sperimentato e validato nuovi modelli pedagogici e didattici, volti alla flessibilità organizzativa, metodologica e valutativa, alla personalizzazione delle azioni di insegnamento-apprendimento, all’utilizzo didattico delle tecnologie e alla cura della relazione educativa. Si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento è autorizzato all’interno dell’Ospedale sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto delle priorità terapeutico-assistenziali.

La scuola in ospedale consente la continuità degli studi e garantisce, alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli studenti e alle ragazze e ai ragazzi ricoverati, il diritto di conoscere e apprendere in ospedale, nonostante la malattia. La scuola in ospedale persegue un progetto di tutela globale del bambino/a/ragazzo/a ospedalizzato, che viene preso “in carico”, non solo come paziente o semplice alunno, ma in modo globale e condiviso tra tutti gli operatori con cui viene in contatto, secondo il principio dell’alleanza terapeutica, grazie al quale lo studente è al centro dell’azione sanitaria ed educativa, svolgendovi parte attiva.

È indispensabile il raccordo con la scuola di appartenenza dell’allievo ospedalizzato, per concordare interventi formativi coerenti e finalizzati alla maturazione globale della persona attraverso la condivisione di un progetto formativo. La cura della documentazione è essenziale per la valutazione e la validazione dei percorsi stabiliti e attuati. È la sezione ospedaliera che opera interventi didattici sull’alunna e sull’alunno, in coerenza e continuità con la programmazione della sua classe. Il docente ospedaliero registra e documenta gli interventi formativi, effettua prove di verifica e cura gli adempimenti relativi alla valutazione. La documentazione del percorso scolastico ospedaliero è di competenza della scuola ospedaliera, che la trasmette al consiglio di classe di appartenenza, all’atto delle dimissioni dell’alunno dall’ospedale e del suo rientro a casa, o, nel caso di mancata dimissione, al momento delle valutazioni periodiche e finali.  Nel caso di degenze lunghe, superiori ai 15 giorni, la scuola di provenienza e la scuola ospedaliera predispongono un piano concordato, che delinei un percorso di apprendimento e dei criteri condivisi di valutazione dello stesso.

Istruzione Domiciliare (ID), come funziona?

Il servizio di Istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI).

Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell’alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Il progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa. La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, sarà presentata al competente Comitato tecnico regionale, che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Poiché potrebbero essere avanzate più richieste e non tutte all’inizio dell’anno scolastico, i comitati tecnici regionali valuteranno i progetti da finanziare in base all’elenco di priorità degli interventi.

In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d’istruzione, di cura e di riabilitazione del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un’efficace didattica a distanza.

Portfolio delle competenze individuali, valutazione ed esami di Stato

Per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti, trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza, in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

Nel caso, invece, in cui la durata della frequenza nell’anno scolastico sia prevalente nelle sezioni ospedaliere, saranno gli stessi docenti ospedalieri a procedere alla valutazione ed effettueranno lo scrutinio, previa intesa con la scuola di riferimento, che fornisce gli eventuali elementi di valutazione di cui è in possesso. Qualora, infine, lo studente sia ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, potrà svolgere l’esame secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, n. 741, per il primo ciclo di istruzione, e secondo le modalità indicate nell’ordinanza del Miur di cui all’art. 12, co. 4 del D.lgs. n. 62/2017, per l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione.

 

 

 

 

 

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