Il tema dell’assistenza a familiari e parenti fragili da parte dei cosiddetti caregivers, diventato velocemente argomento di dibattito dal 2020 a causa della pandemia, trova in una legge della Repubblica Italiana un suo preciso inquadramento: la legge in questione è la 5 febbraio 1992 n° 104, meglio nota come Legge 104. Si tratta di una legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap: in particolare definisce specifici diritti e agevolazioni tanto per le persone con disabilità accertate quanto per i loro caregivers.
Presente ormai da quasi 30 anni, la legge può comunque essere sconosciuta ai più ed essere di difficile interpretazione per tutte quelle persone che si trovino nella condizione di dover assistere un loro parente con disabilità accertate. Disabilità che, secondo la legge, rientrano nei seguenti casi: disabilità visive, uditive, visive e uditive, autismo, sindrome di down, disabili mutilati, disabilità motorie e disabilità psichiche. La norma è generalmente indirizzata alle persone disabili. La disciplina voluta dal legislatore però, nel prevedere una serie di misure e agevolazioni, tiene anche in considerazione altre persone oltre al disabile: difatti se vi è un disabile grave, genitori, coniuge nonché parte dell’unione civile e parenti (entro determinati gradi), divengono anch’essi fruitori delle misure previste della legge 104.
Ma come certificare l’effettiva condizione della propria disabilità o di quella del proprio parente da assistere da parte del caregiver? Come richiedere la Legge 104? Come usufruirne e quali sono i benefici previsti per caregiver e assistititi? Quali le novità 2021 sulla Legge 104 alla luce della pandemia? Cerchiamo di fare chiarezza rispondendo alle domande più frequenti.
Come richiedere la Legge 104?
Per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge 104, è necessario prima di tutto richiedere il verbale di Legge 104 con handicap grave. A rilasciare il certificato è il medico di base, attestando lo status del richiedente. Il medico trasmetterà poi il certificato telematicamente all’Inps e rilascerà il numero di protocollo al richiedente. Dopo questo passaggio, è possibile inviare domanda di Legge 104 all’Inps, utilizzando le proprie credenziali di accesso, indicando nella domanda il numero di protocollo rilasciato dal medico di base. In alternativa, è possibile inoltrare la domanda tramite il contact center Inps e Inail (al numero 803 164 da telefono fisso o al numero 06 164164 da cellulare) o rivolgendosi ad un patronato. Una volta ricevuta tale richiesta, l’Inps convocherà il richiedente per una visita di controllo effettuata da una commissione medica dell’Asl, che rilascerà il verbale attestante l’handicap grave ai sensi della Legge 104 articolo 3 comma 3.
Agevolazioni previste dalla Legge 104
L’integrazione quale fulcro della legge 104 passa attraverso vari tipi di agevolazioni riguardanti i disabili; la normativa quadro dettata dal legislatore individua le linee guida:
- per l’integrazione scolastica a garanzia di un’efficiente educazione e istruzione delle persone disabili;
- per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro;
- per favorire la rimozione delle barriere architettoniche, per la mobilitazione e la comunicazione;
- per facilitare l’assistenza al disabile.
I destinatari della Legge 104 possono usufruire di detrazioni fiscali del 19% e l’applicazione dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto di supporti tecnici e informatici come modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, mezzi necessari a facilitare la vita del disabile. Specifiche agevolazioni esistono anche per le spese mediche e l’acquisto di veicoli. Può usufruirne il disabile in prima persona, ma anche il familiare cui quest’ultimo sia fiscalmente a carico.
Permessi previsti dalla Legge 104
Tra le agevolazioni, una menzione speciale va fatta per i permessi retribuiti. Previsti dall’art.33 al comma 3 della Legge 104, consistono nel permesso, retribuito sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e coperto anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa, di astenersi da lavoro. Possono fruire dei permessi secondo quanto stabilito all’art.33 comma 3:
- Disabili affetti da handicap in situazione di gravità;
- I familiari del disabile in situazione di gravità, dunque, il coniuge o i genitori biologici o adottivi;
- Parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità; eccezionalmente estesa al terzo grado laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
L’articolo 33 offre anche contezza della misura dei permessi. Il lavoratore disabile in situazione di gravità, ha facoltà di ottenere e beneficiare alternativamente di:
- 2 ore di permesso giornaliero
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
I genitori biologici o adottivi/affidatari di disabili in situazione di gravità hanno facoltà di ottenere permessi in relazione all’età del figlio. Se questi ha meno di tre anni, possono – sempre in maniera alternativa- beneficiare di:
- 2 ore di permesso giornaliero
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
- prolungamento del congedo parentale
Se invece l’età del figlio disabili in situazione di gravità è compresa tra i 3 e i 12 anni o in caso di adozione entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore:
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
- prolungamento del congedo parentale.
Il coniuge (o parte dell’unione civile o convivente di fatto), i parentieaffini di persone disabili in situazione di gravità ed i genitori biologici o adottivi/affidatari di disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni possono fruire di:
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
Congedo straordinario della Legge 104
Ai caregiver che assistono persone disabili ai sensi della Legge 104, l’art. 42, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 concede la possibilità di fruire di un periodo di congedo straordinario della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, anche in modo frazionato nel tempo, indipendentemente dal numero di persone disabili che assiste. Questo periodo:
- è coperto da contribuzione figurativa;
- non viene computato ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e TFR;
- è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa;
- viene retribuito con una indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con un tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo rivalutato annualmente in base agli indici Istat.
I cargiver possono inoltre accedere all’APe sociale, che consente loro di anticipare l’accesso alla pensione di alcuni anni rispetto alla pensione di vecchiaia, a patto di avere:
- almeno 63 anni;
- un’anzianità contributiva versata o accreditata di almeno 30 anni.
A pagare l’anticipo pensionistico è l’Inps. L’indennità corrisposta fino all’effettiva data di accesso alla pensione è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, con un tetto massimo di 1.500 euro mensili.
Legge 104 e Covid: le novità del 2021
La pandemia da Covid ha indotto il legislatore ad incrementare l’istituto dei permessi previsti dalla legge 104, poichè la quotidianità delle persone disabili ha richiesto un’attenzione più capillare del solito a causa delle varie restrizioni. In particolare, il Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio hanno previsto l’estensione dei permessi legge 104 in 12 giorni ulteriori rispetto ai soliti 3 mensili, dapprima utilizzabili nei mesi di marzo e aprile, poi anche nei mesi di maggio e giugno 2020.
E ancora, con l’art. 39 il Decreto Cura Italia esortava il diritto all’utilizzo del lavoro agile per tutti i lavoratori dipendenti disabili, o che assistono un familiare disabile in situazione di gravità. Misura questa confermata e prorogata al 30 giugno 2021: fino a tale data, “i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali”.