Il 2022 si è aperto ancora all’insegna della massima attenzione su dati ed evoluzione dell’epidemia da Covid-19, con la variante Omicron ovviamente in primo piano. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare che chiarisce le misure contenute nel decreto stesso, in vigore dal 31 dicembre 2021, in particolare in tema di quarantena e isolamento. Riportiamo qui le indicazioni.
Quarantena
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
abbiano ricevuto la dose booster, oppure
abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Isolamento
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Efficacia vaccini verso Omicron
Nella premessa della nuova circolare del Ministero della Salute si legge anche: “I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta, conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave. Per tali ragioni è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose booster“.