Green Pass, dal Ministero le indicazioni per gli esenti dal vaccino

È entrata in vigore dal 6 agosto 2021 l’obbligatorietà del Green Pass Covid per svolgere determinate attività e accedere a determinati luoghi quali bar e ristoranti al chiuso, musei, cinema, teatri, palestre, visite in Rsa, piscine al chiuso, concorsi pubblici. Tale certificazione è ottenibile con l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Covid (validità 9 mesi), con la guarigione dal Covid (validità 6 mesi) o con l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità 48 ore). Tuttavia dopo l’ingresso sulla scena del Green Pass non sono tardati i dubbi di quelle persone che, per patologie pregresse o allergie, non hanno potuto sottoposti alla vaccinazione Covid e quindi ricevere il Green Pass per la vaccinazione, dovendo ricorrere solo ai tamponi.

A fare chiarezza sulla situazione è la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, che autorizza la certificazione di esenzione alla vaccinazione contro il Covid. Secondo la circolare, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Nel frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione Covid viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione Covid devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Le certificazioni dovranno contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al…” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

La circolare chiarisce anche che la vaccinazione non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.  Invece, l’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-Covid. Ci sono poi situazioni in cui è possibile valutare l’utilizzo di un vaccino diverso da quello inoculato con la prima dose, ad esempio dopo una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o nei casi di miocardite e pericardite.

Infine, la circolare ribadisce che l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale.

 

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