I diritti delle persone disabili: torniamo sulla Convenzione Onu del 2006

Continua l’impegno di Confcommercio Salute nell’informare e orientare cittadinanza e operatori del settore socio-sanitario. Parliamo questa volta del ruolo che strutture sanitarie assistenziali e Rsd svolgono nella cura e nell’ausilio delle persone disabili. Si tratta di soggetti fragili, che con l’emergenza Covid rischiano di trovarsi più isolati e privi degli aiuti che necessitano, alla luce delle criticità che le strutture ospitanti sono chiamate ad affrontare. Rischia così di venir meno il rispetto dei diritti delle persone disabili. Sapete quali sono?

Una fonte preziosa in questo senso è data dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, uno strumento che consente di combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani. L’Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione nel dicembre 2006: in 50 articoli, viene indicata la strada che gli Stati del mondo firmatari (tra cui l’Italia) devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale dei cittadini con disabilità. Vediamo quali sono i più importanti nell’ottica di assistenza e cura.

I principi sui quali si basa la Convenzione sono:

il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la

libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone;

la non-discriminazione;

la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;

il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità

come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;

la parità di opportunità;

l’accessibilità;

la parità tra uomini e donne;

il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il

rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

Ora un focus su diritti delle persone disabili e salute.

Articolo 25: Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati Parti dovranno:

fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di

servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell’area sessuale e di salute riproduttiva e i

programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;

fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l’intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane;

fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui

vivono le persone, comprese le aree rurali;

richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità

cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base

del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata,

aumentando, tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell’autonomia e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l’assistenza sanitaria pubblica e privata;

proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone con disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata

dalla legge nazionale, un’assicurazione sulla vita;

prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità;

Articolo 26: Abilitazione e riabilitazione

Gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell’individuo;

facilitino la partecipazione e l’inclusione nella comunità e in tutti gli

aspetti della società, siano liberamente accettati e posti a disposizione delle

persone con disabilità nei luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di

appartenenza, includendo le aree rurali.

Gli Stati Parti promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

Gli Stati Parti promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l’uso di

tecnologie e strumenti di supporto, progettati e realizzati per le persone con

disabilità, e che ne facilitino l’abilitazione e la riabilitazione.

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