Riduzione numero parlamentari: in Senato accorpate le Commissioni Lavoro e Sanità

Mercoledì 27 luglio l’Assemblea del Senato ha approvato la Riforma del Regolamento dell’Aula, a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari. Le Commissioni permanenti sono così scese da 14 a 10 con un cambiamento significativo per la Sanità.

Le competenze della XII Commissione Igiene e Sanità confluiranno infatti nella nuova X Commissione “Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” a seguito di un accorpamento su cui occorrerà riflettere con attenzione.

Il testo proposto dalla Giunta ha ridefinito, in primo luogo, il numero e le competenze delle Commissioni permanenti, “in considerazione del fatto – spiega una nota del Senato – che la riduzione di un terzo dei componenti del Senato renderebbe poco funzionale la conservazione di quattordici Commissioni in composizione eccessivamente ridotta”.

Accorpate dunque le Commissioni Affari esteri e Difesa, le Commissioni Ambiente e lavori pubblici, le Commissioni Industria e Agricoltura, le Commissioni Lavoro e Sanità.

La Giunta ha deciso di ridefinire anche la disciplina dei Gruppi (in particolare del Gruppo misto, destinato a crescere di importanza perché potrebbe risultare in alcuni casi più complessa la costituzione di Gruppi politici in senso proprio) e di rafforzare le norme che contrastano il fenomeno della mobilità parlamentare. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo rappresentativo delle minoranze linguistiche, dovrà essere composto da sei senatori in luogo di dieci e rappresentare un partito o movimento politico – eventualmente anche in coalizione – che alle ultime elezioni abbia presentato candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di almeno un senatore. Resta ferma la possibilità di costituire Gruppi di coalizione elettorale, così come la possibilità di costituire, anche in seguito, Gruppi autonomi da parte di ciascuna componente della coalizione stessa, nel rispetto dei requisiti numerici previsti. I senatori che entro l’ordinario termine di tre giorni non abbiano aderito ad alcun Gruppo formano il Gruppo misto nel quale possono essere costituite componenti politiche rappresentative di una forza politica che abbia conseguito – con lo stesso contrassegno – l’elezione di almeno un senatore, ovvero l’elezione di propri rappresentanti alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo.

Proprio sulla scorta dell’esperienza del Parlamento europeo, viene prevista per la prima volta, anche per i senatori elettivi, la possibilità di non essere iscritti ad alcun Gruppo parlamentare.

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