Milleproroghe all’esame di Senato e Camera: le novità principali per la Sanità

Sono molte le novità introdotte nel decreto Milleproroghe, che la scorsa settimana ha ricevuto il via libera dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Ora in agenda c’è l’esame del provvedimento al Senato e, successivamente, il passaggio alla Camera per la conversione in legge entro il 27 febbraio.

Le novità per la Sanità

Ci soffermiamo solo su alcune delle molte novità introdotte sulla Sanità, rimandando anche all’ampia e puntuale analisi svolta dal portale di Quotidiano Sanità.

Liste d’attesa. In ragione delle ulteriori spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2022, queste potranno rendere disponibili, per l’equilibrio 2022, parte di quei 500 milioni stanziati dalla legge di Bilancio 2022 per il recupero delle liste d’attesa non ancora utilizzate a 31 dicembre 2022. Per garantire la piena attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, le Regioni potranno avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, potranno continuare ad integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. A tal fine le Regioni potranno utilizzare una quota non superiore allo 0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023.

Assunzioni aziende appartenenti a rete formativa. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2025 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.

Riconoscimento qualifiche operatore sanitario e socio-sanitario. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il professionista dovrà comunicare all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività.

Requisiti stabilizzazione personale. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell’erogazione dei Lea, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ssn il termine per il conseguimento dei requisiti sull’aver lavorato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Queste disposizioni si applicano previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale di fabbisogno di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Ssn, anche con contratti di lavoro flessibile.

Sostituzioni medici di famiglia e pediatri in formazione. Le disposizioni relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2023.

Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in pensione a 72 anni. Al fine di far fronte alle esigenze del Ssn e garantire i Lea, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Ssn fino al 31 dicembre 2026 possono trattenere in servizio possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime convenzionato col Ssn di cui al Dlgs 502/92, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

Allentamento vincoli di esclusività. Fino al 31 dicembre 2023, agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicherebbero le norme sull’incompatibilità.

Proroga contratti specializzandi. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa, una volta verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, sarà possibile avvalersi, anche per gli anni 2022-2023, di medici specializzandi, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi loro conferiti.

Riorganizzazione rete dei laboratori del Ssn. Le Regioni possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai nuovi standard non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della Regione stessa.

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