Dl “Salva Infrazioni”: le disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario

Come già comunicato, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto c.d. “Salva Infrazioni” con cui il Governo, al fine di dare attuazione ad obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è intervenuto, tra l’altro, sulle disposizioni in materia di:

  • pubblicità nel settore sanitario;
  • utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada;
  • affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC;
  • pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
  • prodotti del tabacco riscaldati.

Si allega il testo integrale (cliccare QUI).

In particolare occorre segnalare l’art. 6 – Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Che recita:

Con la disposizione, che non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione, si interviene sull’art. 1 della L. 145/2018 che disciplina le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività (comprese le società di cui all’art. 1, comma 153, della L. n. 124/2017).

Viene, pertanto, previsto che dette comunicazioni possono contenere unicamente le informazioni (quelle di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 223/2006). funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari”.

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