Obbligo vaccinale nelle Rsa: il punto sul nuovo Decreto, tra sanità e scuola

Un percorso a step, che porterà a fine ottobre l’obbligo del green pass per tutte le categorie dei lavoratori. Questo, in estrema sintesi, il piano del Governo per scongiurare un nuovo innalzamento della curva epidemiologica di contagi da Covid da settembre 2021 evitando nuove chiusure. Un nuovo step è stato recentemente operato dal Governo: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera nella giornata di giovedì 9 settembre 2021 al nuovo decreto legge “per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale”. Il Decreto legge attuale si limita ad estende l’obbligo di Green pass anche al personale esterno della scuola e dell’università. Tuttavia il Decreto preannuncia importanti disposizioni anche per l’ambito socio-sanitario: a partire dal 10 ottobre 2021 scatterà l’obbligo vaccinale per i lavoratori delle Rsa come già introdotto per il personale sanitario.

Facciamo il punto sul nuovo decreto analizzandone la bozza: di seguito le categorie che già hanno l’obbligo del Green Pass e quelle che invece lo avranno nelle prossime settimane.

Scuola e Università

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza – si legge nella bozza del decreto – al fine di tutelare la salute
pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative – si parla di dipendenti delle ditte di pulizia, delle mense, di chi deve effettuare lavori di manutenzione – deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I dirigenti scolastici e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative, formative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.

Le disposizioni fin qui espresse nel decreto si applicano anche alle Università: “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid”.

È inoltre in vigore l’obbligo di avere il green pass per tutto il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari. Il controllo è affidato ai dirigenti: la mancanza di green pass è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Obbligo vaccinale nelle Rsa dal 10 ottobre

Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture Rsa. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La sospensione della prestazione lavorativa, comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021″.

Luoghi chiusi aperti al pubblico

È in vigore l’obbligo di Green Pass in questi luoghi:

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • Sagre e fiere, convegni e congressi
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Concorsi pubblici

Treni, navi, aerei e autobus

Dal 1 settembre il Green Pass è obbligatorio per treni, navi e aerei. In particolare:

  • Treni: Su Tav, Intercity o un Intercity notte, è obbligatorio esibire la certificazione verde. L’addetto alle Ferrovie verifica il possesso del certificato;
  • Navi e traghetti: tutti i passeggeri devono avere il green pass. La capienza è fissata all’80%. Fanno eccezione i collegamenti marittimi dello Stretto di Messina che, pur essendo tra due regioni diverse, seguono le regole previste per il trasporto pubblico locale;
  • Aerei: oltre che per i voli internazionali, anche per le tratte nazionali è obbligatorio avere il green pass. La verifica è a carico dei vettori aerei e dei loro delegati;
  • Autobus: per salire a bordo degli autobus che collegano più di due regioni e che effettuano tratte turistiche più lunghe e su quelli per servizi di noleggio con conducente è necessario esibire la certificazione verde Covid-19. La capienza è fissata così all’80% (prima dell’obbligo del green pass era al 50%).

Ristoratori, istruttori sportivi, addetti agli spettacoli

Entro il 19 settembre dovrebbe essere approvato il decreto che obbliga al possesso del green pass titolari e dipendenti dei luoghi dove vi è già l’obbligo per i clienti:

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • Sagre e fiere, convegni e congressi
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Alberghi

  • I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde;
  • I clienti di una struttura ricettiva devono avere la certificazione verde solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere;
  • I clienti esterni hanno obbligo di certificazione verde per i servizi di ristorazione in caso di consumo al tavolo al chiuso.

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