La Manovra è legge: il focus sulla Sanità e il testo integrale

Via libera definitivo, da parte dell’aula della Camera, alla legge di Bilancio 2024 e alla relativa nota di variazione. I voti favorevoli sono stati 200, 112 i contrari e 3 gli astenuti. Con questo secondo passaggio parlamentare – dopo l’approvazione con fiducia del Senato dello scorso 22 dicembre – il provvedimento si intende convertito in legge.

Confcommercio: “Valorizzare tutte le leve disponibili per una maggiore crescita”. QUI l’approfondimento da confcommercio.it

Documenti allegati: QUI il testo integrale della manovra.

Focus Sanità

Tra le misure riguardanti la Sanità, si segnalano:

  • Commi 210 e 211 (Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità)

Si istituisce, all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 552.177.454 per l’anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall’anno 2025.

  • Comma 232 (Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa)

Si autorizzano Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste dall’incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall’articolo 46, relativamente all’aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa.

  • Comma 233 (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)

Al fine di concorrere all’ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato dal decreto 95/2012 (acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera), è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

  • Comma 234 (Finanziamento per aggiornamento dei Lea)

Per consentire l’aggiornamento dei Lea è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dall’articolo 42 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale).

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