Ddl Concorrenza: le novità su accreditamento e valutazione dei servizi erogati

Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private, nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati”: sono le misure contenute nell’articolo 16 del Ddl Concorrenza, testo che dopo mesi di stallo (specie per la questione delle concessioni balneari) è stato chiuso lo scorso 26 maggio dalla X Commissione in Senato per il voto d’approvazione in Aula (30 maggio) e successivo iter alla Camera, dove l’obiettivo del governo è chiudere nella prima metà di luglio per poi avere il tempo di definire tutti i decreti attuativi entro l’anno, rispettando così la scadenza fissata dal Pnrr.

Tra le misure, come sottolineato in apertura, sono diverse le novità interessanti anche sul fronte della sanità. Con l’articolo 16, ci concentriamo in modo particolare sui temi relativi alla revisione dei criteri di accreditamento e convenzionamento delle strutture, oltre alla valutazione degli erogatori privati convenzionati.

Le misure riportate dal testo

Richiesta di accreditamento e valutazione delle attività – Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento si potrà concedere sulla base della qualità e dei volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato Regioni.

Individuazione dei soggetti accreditati – I soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione dovrà essere effettuata periodicamente tenendo conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell’effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate. Il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico costitiurà grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali.

Prestazioni aggiuntive – Fra le prestazioni aggiuntive, non comprese nei Lea e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati vengono aggiunte: le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, le prestazioni di Long Term Care – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale.

Potrebbe interessarti anche

News

Cover stories

Iscriviti alla Newsletter