Anche la Camera approva il Ddl anziani, ora è legge: tutti i dettagli del provvedimento

Ok al Ddl anziani anche alla Camera: con 150 sì, 72 astenuti e nessun voto contrario c’è stato il via libera definitivo alla legge delega sulle politiche per le persone anziane. Il provvedimento ora è legge, e introduce alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Il provvedimento

Viene delineata una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l’adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l’approvazione dei decreti legislativi delegati.

Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all’istituzione dei “punti unici di accesso” (PUA) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un “progetto assistenziale individualizzato” (PAI) che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.

Ulteriori elementi di rilievo sono la definizione di una specifica governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a favore dell’invecchiamento attivo e dell’inclusione sociale, anche sostenendo il cosiddetto “turismo lento”; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell’ambito di case-famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi; la promozione d’interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l’integrazione degli istituti dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD); il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice; la previsione d’interventi a favore dei caregiver familiari.

L’amministrazione competente è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Viene demandata ai decreti legislativi delegati: la definizione di persona anziana; la definizione di popolazione anziana non autosufficiente; la definizione del sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).

Il disegno di legge è composto da 9 articoli:

l’articolo 1 reca le definizioni;

l’articolo 2 definisce oggetto, principi e criteri direttivi generali della delega ed istituisce il Comitato interministeriale per la popolazione anziana;

l’articolo 3 delega il Governo a adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell’invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità;

la disciplina di delega di cui all’articolo 4 (il quale, così come l’articolo 5, è espressamente dedicato alla non autosufficienza) ha l’obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l’individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all’attuazione delle Missioni 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

l’articolo 5 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. Un primo ambito di delega concerne il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti: a tal fine è prevista, anche in via sperimentale e progressiva, per coloro che optino per essa, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. Gli aventi titolo all’indennità di accompagnamento hanno la facoltà di optare(3) in maniera espressa per la nuova prestazione, che ingloba l’erogazione monetaria e i servizi alla persona. La disciplina dell’indennità di accompagnamento rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l’accesso alla stessa non mutano. Altri ambiti della delega sono costituiti da: la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente; la definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all’assistenza delle persone anziane; il miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari;

l’articolo 6 definisce il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi delegati: sui decreti deve essere acquisita la previa intesa in Conferenza unificata; successivamente sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi;

l’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria;

l’articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, specificando le risorse per attuare le misure previste dalle discipline di delega in oggetto;

l’articolo 9 dispone sull’entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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