Green Pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro: le linee guida del Governo

Scatta da venerdì 15 ottobre 2021 l’obbligo del Green Pass su tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Il presidente del Consiglio Mario Draghi nella giornata di martedì 12 ottobre ha firmato il dpcm sulle linee guida per il rientro in ufficio dei dipendenti della Pubblica amministrazione e quello sulle modalità di controllo del Green Pass sia per l’impiego pubblico che per quello privato. Al momento, l’Italia è il primo paese in Europa ad aver introdotto l’obbligo del Green Pass per accedere a tutti i luoghi di lavoro. Tuttavia, a oggi in Italia sono circa 3,5 milioni i lavoratori senza alcuna vaccinazione.

Altrettante sono le domande che possono sorgere ai più in merito all’obbligatorietà del Green Pass sul lavoro: cosa cambia, come avvengono i controlli, come comportarsi di caso in caso, quali sono le sanzioni? Facciamo chiarezza: ecco le linee nuove guida del Governo sull’obbligo di certificazione verde in tutti i luoghi di lavoro.

Green Pass obbligatorio sul lavoro: come avvengono i controlli

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dpcm 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

La verifica del possesso e della validità del green pass potrà essere effettuata manualmente o in via automatizzata. I ministeri della Salute, dell’Economia e dell’Innovazione tecnologica mettono a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati un pacchetto di software per la verifica del certificato verde che possa integrare la app “Verifica C19” già scaricabile gratuitamente sullo smartphone. Per le amministrazioni più piccole, la verifica potrà essere anche manuale e attraverso la app. In ogni caso, sottolinea il Garante per la protezione dei dati personali, l’attività di verifica “non dovrà comportare la raccolta dati dell’interessato in qualunque forma”. Il datore di lavoro può richiedere al proprio dipendente di presentare il Green Pass in anticipo fino ad un massimo di 48 ore per programmare turni di lavoro e rotazione, ma solo «in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro».

Oltre all’app VerificaC19, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • L’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • Per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale Inps e la Piattaforma nazionale-DGC
  • Per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

Le sanzioni per chi accede ai luoghi di lavoro senza Green Pass

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Allo stesso modo, il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. Il green pass è obbligatorio per accedere al proprio posto di lavoro. E il lavoro da remoto non è un’alternativa per chi non ha il Green Pass.

Le regole per tassisti, parrucchieri e lavoratori autonomi ed esterni

I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di Ncc.

È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

Le regole per gli esenti dal vaccino

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Lavoratori in attesa del Green Pass: le linee guida

Per i soggetti in attesa di rilascio di Green Pass e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

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