Nuove regole per l’accreditamento, ok al decreto da Stato-Regioni: il documento

Dalla Conferenza Stato-Regioni è arrivata l’approvazione del decreto del Ministero della Salute contenente le regole per il rilascio di nuovi accreditamenti per le strutture private e per le verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione alla stipula di accordi con il Ssn.

Il testo (disponibile qui) è nella sostanza il decreto attuativo della misura contenuta nella Legge Concorrenza 2021 (legge 118/2022) che ha fissato nuove regole per i rapporti tra privato e Servizio sanitario nazionale.

Il documento in pillole

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Art. 2 (Valutazioni finalizzate al rilascio di nuovi accreditamenti istituzionali) – Si legge: “Il rilascio dell’accreditamento istituzionale in favore delle nuove strutture che ne facciano richiesta, o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, è subordinato alla valutazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma:

– della funzionalità rispetto agli indirizzi attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e ai volumi dei servizi da erogare;

– del possesso dei requisiti di accreditamento, stabiliti dalla regione o provincia autonoma in coerenza con le indicazioni dell’Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 20 dicembre 2012 sul documento recante “Disciplinare per la revisione della normativa dell’accreditamento” (Rep. Atti n. 259/CSR), attraverso verifiche documentali e in loco condotte avvalendosi dell’organismo tecnicamente accreditante;

– dei risultati dell’attività eventualmente già svolta da parte della struttura richiedente;

– dell’impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni, definiti dalla regione o provincia autonoma tenendo conto della normativa sulla gestione del rischio clinico e degli elementi riferiti alla sicurezza riportati nell’Allegato A del presente decreto; degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, per le strutture che abbiano già svolto attività sanitaria e sociosanitaria, secondo quanto riportato nell’Allegato A”.

Art. 3 (Valutazione delle attività con riferimento ai soggetti privati accreditati interessati alla stipula di accordi contrattuali) – Si legge: “Ciascuna regione e provincia autonoma tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che richiedono la pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni da erogare. La selezione di tali soggetti è effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione regionale, delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento, dell’attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, effettuata sulla base degli elementi riportati nell’Allegato B del presente decreto”.

Art. 4 (Attività di monitoraggio di livello nazionale) – Si legge: “Il Tavolo di lavoro per Io sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale attraverso la propria attività garantisce che il sistema di accreditamento istituzionale si sviluppi in coerenza con le disposizioni del presente decreto, monitorandone al livello nazionale l’applicazione e prestando eventuale supporto alle regioni e province autonome nell’implementazione delle modalità di verifica degli elementi indicati agli Allegati e B del presente decreto. Nella selezione dei soggetti erogatori, le regioni e le province autonome, in relazione al proprio contesto territoriale, alla tipologia di strutture presenti e ai dati a loro disposizione, possono, tener conto dei risultati dell’attività di monitoraggio condotta dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), avvalendosi, in particolare, dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità nonché delle rilevazioni del Programma Nazionale Esiti (PNE)”.

Art. 5 (Disposizioni finali)

Art. 6 (Invarianza finanziaria)

ALLEGATO A – Verifiche per il rilascio di nuovi accreditamenti

ALLEGATO B – Verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali.

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